GIUSTIZIA RIPARATIVA: MESSA ALLA PROVA E MEDIAZIONE PENALE

-La DIRETTIVA N. 29 DEL 2012 DEL PARLAMENTO E CONSIGLIO EUROPEO che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.
Nella parte “considerando” prevede che:
– il reato è anche violazione dei diritti individuali (n.9)
– la mediazione penale è un servizio di giustizia ripartiva (n.46); e tali servizi “possono essere di grande beneficio per le vittime, ma richiedono garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta, l’intimidazione e le ritorsioni. E’ opportuno che questi servizi pongano al centro gli interessi e le esigenze della vittima, la riparazione del danno da essa subito e l’evitare ulteriori danni. Nell’affidare un caso ai servizi di giustizia riparativa e nello svolgere un processo di questo genere, è opportuno tenere conto di fattori come la natura e la gravità del reato, il livello del trauma causato, la violazione ripetuta dell’integrità fisica, sessuale psicologica della vittima, gli squilibri di  potere, l’età e la maturità o la capacità intellettiva della vittima, che potrebbero limitarne o ridurne la facoltà di prendere decisioni consapevoli o che potrebbero pregiudicare l’esito positivo del procedimento seguito..”.
Nella parte dispositiva prevede che:
– lo scopo della direttiva è garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza, e protezione adeguate e possano partecipare ai proc.ti penali. (art. 1)
– la giustizia riparativa è definita come qualsiasi procedimento che permette alla vittima ed all’autore del reato di partecipare attivamente se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale.(art. 2 lett. d)
– la vittima ha diritto a non subire vittimizzazione secondaria (Art. 18 diritto alla protezione della vittima);
– l’accesso della vittima ai servizi di giustizia riparativa sicuri e competenti è garantita:
– solo se sono nell’interesse della vittima basati sul suo consenso libero ed informato revocabile in qualsiasi momento;
– se vi è informazione completa ed obiettiva in merito al proc.to stesso ed al suo esito ed al controllo dell’accordo;
– se l’autore del reato ha riconosciuto i fatti essenziali del caso;
– se l’accordo è volontario;
– se le discussioni sono riservate (art. 12 garanzie dei servizi di giustizia riparativa).
Con le finalità della giustizia riparativa e della mediazione penale va evitata la cd vittimizzazione secondaria che è bene parimenti protetto. La vittimizzazione secondaria sussiste quando le vittime di crimini subiscono una cd seconda vittimizzazione costituita dai pregiudizi psichici dei soggetti che entrano in contatto – non adeguatamente protetto e rispettoso del loro status – con le istituzioni, gli operatori e operatrici del sistema giustizia o derivante dall’esposizione mediatica non voluta. Anche il contatto con le strutture giudiziarie ex sé è possibile generatore di tali danni.( Assemblea ONU,1986; risoluzione annuale 40/34).
Al riguardo va aggiunto che il decreto legislativo n.212 del 15.12.015 approvato in Italia – che ha attuato parimenti la direttiva 2012/29 – prevede norme in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime del reato tutelando tali soggetti particolarmente vulnerabili.

Gli Strumenti di giustizia riparativa.
“Gli strumenti principali della giustizia riparativa possono essere considerati, secondo uno schema gradualistico (dagli strumenti con componenti riparative, agli strumenti pienamente riparativi, a quelli riconciliativi e mediatori) che includa, in via di prima approssimazione, i seguenti istituti:
– la mediazione autore-vittima (Victim-Offender Mediation): lo strumento principale, definito dalla Raccomandazione 19 (1999) del Consiglio d’Europa come quel procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo indipendente (mediatore); la mediazione può essere effettuata anche con vittima aspecifica;
– le scuse formali (apologies / making amends) alla vittima da parte dell’autore del reato: sono spesso contenute in una lettera in cui il reo descrive il proprio comportamento e dichiara di esserne pienamente responsabile
– gli incontri tra vittime e autori di reati analoghi a quello subito dalle vittime (Victim/Community Impact Panel): sono una specie di forum nel quale un gruppo ristretto di vittime (4 o 5 al massimo) esprime a un piccolo gruppo di autori di reato – diversi da coloro che hanno commesso i reati nei loro confronti – gli effetti dannosi o comunque negativi sulla loro esistenza e su quella dei familiari o anche della comunità di appartenenza derivanti dalla commissione di un reato. Le vittime possono così esprimere le sensazioni, le difficoltà, il disagio derivanti dall’esperienza di vittimizzazione e gli autori di reato possono prendere coscienza di tutti i profili di dannosità e delle azioni delittuose;
– gli incontri di mediazione allargata, che tendono a realizzare un dialogo esteso ai gruppi parentali ovvero a tutti soggetti coinvolti dalla commissione di un reato (Community/Family Group Conferencing) finalizzato a decidere collettivamente le modalità di gestire il conflitto nascente dal reato;
– i conference groups. L’espressione conference group può essere tradotta con gruppo di discussione e può essere vista, per molti aspetti, come una modalità operativa (dialogo guidato da un mediatore/facilitatore) del dialogo esteso ai gruppi parentali e/o del territorio.
La mediazione con vittima a-specifica merita qualche considerazione ulteriore: ancora poco sperimentata in Italia, essa contempla un incontro di mediazione fra l’autore di un determinato reato e la vittima di una vicenda criminosa diversa (ma innescata dalla commissione di un reato della stessa specie). In altre parole, la fattispecie di reato rimane la stessa ma il reo si confronta non con la vittima diretta o indiretta, bensì con la vittima di un reato diverso ancorché qualitativamente omogeneo a quello commesso. Tale pratica assume particolare valore perché offre, laddove non sia praticabile l’ipotesi di un incontro diretto fra vittima e reo, uno spazio di narrazione e di riflessione sulle conseguenze generate da deteminati comportamenti illeciti evidenziando il bisogno di riparazione delle vittime.” (relazione finale Stati Generali sull’Esecuzione penale (tavolo tecnico istituito del Ministero della Giustizia – vd sito web – ) tavolo XIII all.3) [pag. 2/7]

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