LATINA, ITALIA – Il Consiglio di Stato sconfessa il TAR: l’Ordine Avvocati  torni attivo con gli (altri) eletti legittimi

“Il momento è epocale e non certo per un aspetto personalistico e nemmeno di dialettica ristretta al gioco delle parti fra avvocati del Foro di Latina. E’ l’importanza di vedere ristabilita la legalità, quando un tribunale ammnistrativo l’aveva negata con asserzioni francamente sconcertanti”.

Chi parla è l’avvocato Umberto Giffenni, tra i firmatari – insieme ai colleghi  Aurelio Cannatelli e Denise Degni, tutti della sezione ANF di Latina – del ricorso innanzi il Consiglio di Stato con il quale era stata  impugnata l’ordinanza di sospensiva  n.36/2020 del  Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che   aveva decretato lo scioglimento del Consiglio dell’Ordine forense pontino, ‘decimato’ dalle clamorose   dimissioni ‘in blocco’  di ben  11 dei 15 consiglieri (incluso il presidente Lauretti) avvenute il 30 ottobre dell’anno scorso.
Per i non addetti a cose di avvocatura, va detto che l’ordinanza dei giudici della sezione di Latina del Tar   aveva ritenuto, per quelle dimissioni di massa  neanche  troppo motivate (né preannunciate agli avvocati del foro!)    la cessazione  di fatto dell’Ordine così come eletto. Dalla pronuncia del giudice amministrativo  è derivata   l’impossibilità ‘tecnica’ di sostituire ai dimissionari i primi non eletti fra gli altri candidati di quella stessa tornata, con l’inevitabile attuale  commissariamento per la gestione dei soli affari ordinaridella vita forense.

La pronuncia del Consiglio di Stato ha sovvertito le convinzionui del TAR e, con lettura particolarmente approfondita e motivata, ha accolto l’impostazone dei ricorrenti che, con gli avvocati Giovanni D’Erme e Nino Paolantonio, ha ‘favorevolmente esaminate le prospettazioni difensive articolate  riguardo alle censure riguardanti l’iter procedimentale sfociato nella decretazione dello scioglimento del COA di Latina….”.

Il provvedimento – ha continuato Giffenni – apre scenari sicuramente positivi per il nostro foro, se non altro perché offre la concreta possibilità di rivedere posizioni di chiusura e irragionevole ostruzionismo da parte di chi dimentica che l’Ordine è di tutti e non può essere rappresentato sempre dagli stessi soggetti che si trincerano dietro il solo argomento del largo consenso, quando invece la normativa prevede, in ogni caso, un ricambio al fine di evitare la cristallizzazione di posizioni personalistiche”. 

Il prossimo ‘capitolo’ della vicenda giudiziaria rimanda dinanzi al TAR, chamato a rivedere  la decisione di merito. Che non appare affatto scontata.
Annalisa Romaniello

QUI DI SEGUITO il testo dell’ordinanza che mentre scriviamo non è ancora disponibile in rete.

N.02092/2020 REG.PROV.CAU.
N.01782/2020 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 1782 del 2020, proposto dai signori
avvocati Aurelio Cannatelli, Denise Degni e Umberto Giffenni, rappresentati e
difesi dagli avvocati Giovanni D’Erme e Nino Paolantonio, con domicilio eletto
presso lo studio dell’avvocato Nino Paolantonio in Roma, via Brescia, n. 15.
contro
Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12.
nei confronti
Il signor avvocato Mignano Giacomo, in qualità di Commissario straordinario
dell’Ordine degli Avvocati di Latina, non costituito in giudizio.
I signori avvocati Giovanni Lauretti, Pietro De Angelis, Antonella Ciccarese,
Angelo Farau e Aldo Panico, rappresentati e difesi dall’avvocato Giuseppe
Gallinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
L’Ordine degli Avvocati di Latina, in persona del Commissario straordinario pro
Pubblicato il 22/04/2020 02092 2020
N. 01782/2020 REG.RIC.
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Di Sotto e Toni De
Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
Sezione staccata di Latina, n. 36/2020, resa tra le parti, in materia concernente lo
scioglimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e la nomina del
Commissario straordinario.
Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, dei signori
avvocati Giovanni Lauretti, Pietro De Angelis, Antonella Ciccarese, Angelo Farau
e Aldo Panico e dell’Ordine degli Avvocati di Latina;
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di
reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2020 il consigliere Daniela
Di Carlo;
Visto l’art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020.
Ritenuto che, allo stato e nei limiti della cognizione tipica della fase cautelare,
possono essere favorevolmente esaminate le prospettazioni difensive articolate
dalla parte appellante, con particolare riguardo alle censure riguardanti l’iter
procedimentale sfociato nella decretazione dello scioglimento del COA di Latina.
Ritenuto che le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte
attraverso lo svolgimento, da parte del Commissario straordinario, dell’attività
propria dell’Ufficio al quale lo stesso è stato preposto, fino alla definizione del
giudizio di merito dinanzi al Tar, quale naturale sede in cui esaminare funditus il
ricorso e, in particolare, la censura afferente al superamento della prova di
resistenza del mancato venire meno della maggioranza in seno al COA di Latina,
N. 01782/2020 REG.RIC.
alla luce: 1) degli esiti del giudizio (presupposto, da un punto di vista logicogiuridico)
sul reclamo dei cinque consiglieri eletti, attesa l’interdipendenza
funzionale tra la posizione rivestita e la precondizione dell’eleggibilità;
2) della valutazione della possibile applicabilità della disciplina dello scorrimento
dei consiglieri non eletti, in posizione utile rispetto a quelli accertati ineleggibili;
3) del computo delle dimissioni effettivamente rilevanti;
4) del ricalcolo della maggioranza dei consiglieri in carica.
Come è stato già deciso con il precedente decreto cautelare monocratico, va
disposto che non deve esservi l’indizione, da parte del Commissario straordinario,
delle eventuali nuove elezioni del COA, in attesa della definizione del primo grado
del giudizio, dovendo il TAR valutare tutte le rilevanti questioni processuali e
sostanziali.
Le spese di lite del doppio grado del giudizio cautelare possono essere
equitativamente compensate, in considerazione della delicatezza delle questioni
trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, accoglie l’appello
cautelare n. 1782/2020 e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie
l’istanza cautelare proposta nel primo grado del giudizio, nei sensi di cui in
motivazione.
Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la
sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc.
amm.
Compensa le spese del doppio grado del giudizio cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la
Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2020 ai sensi
dell’art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020, con l’intervento dei magistrati:
N. 01782/2020 REG.RIC.
Luigi Maruotti, Presidente
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Roberto cAPONIGRO, Consigliere

L’ESTENSORE                                        Il PRESIDENTE
Daniela Di Carlo                                     Luifgi Maruotti

IL SEGRETARIO

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