L’effetto Brexit sul futuro delle Start Up innovative
Veronica Rauso,  tributarista v.presidente al Sistema Fiscale di Confassocia-zioni, autrice di numerosi interventi sugli scenari di impresa 4.0

di Veronica Rauso

 

La Brexit è stato l’altro fenomeno oltre la pandemia a caratterizzare le vicende dell’Italia, dell’UK e dell’Unione Europea negli ultimi mesi. Molti sono stati gli aspetti evidenziati nel dibattito internazionale e ma oggi vorremmo focalizzare l’attenzione su come l’effetto Brexit possa incidere sulle startup innovative. Il Regno Unito è stato fino al 2020 la patria dell’economia innovativa, non solo per le migliaia di imprese in ambito Fintech e machine Learning ma anche per il ruolo di primaria importanza in ambito di Venture capital grazie anche alla presenza della BVCA[1].

Le tante incertezze che la Brexit ha portato con sé non hanno frenato gli investitori nell’interessarsi alle startup innovative in particolar modo in ambito tecnologico, cionostante non poche riserve da sciogliere dipenderanno molto da quali accordi il governo stringerà nei prossimi mesi. Come sappiamo, l’uscita del UK dall’Europa la configura come paese terzo, i cui rapporti saranno disciplinati dal Trade and cooperation agreement[2]: è questo il fulcro della questione. Terminato il periodo transitorio, durante il quale il Regno Unito è ricompreso ancora in ambito UE per salvaguardare le libertà fondamentali, le società italiane che hanno sedi periferiche in UK o viceversa potranno vantare ancora la denominazione di startup innovativa e quindi goderne di tutti i benefici?

Purtroppo no, in quanto uno dei requisiti fondamentali per definirsi startup innovativa e godere del beneficio fiscale è quello di avere sede principale in Italia e/o produttiva in uno dei paesi membri o in uno stato aderente all’accordo SEE[3]. Secondo l’art 54[4] che riportiamo in nota, la libertà di stabilimento  pone il divieto di discriminare un imprenditore in base alla nazionalità e quindi dà la possibilità al cittadino di aprire una sede secondaria in uno degli stati membri godendo per essa degli stessi benefici fiscali che ha per la sede principale nel suo paese. La perdita di residenza in uno stato membro dell’unione europea e la non inclusione al See fanno decadere il requisito per qualificarsi startup innovativa e l’eliminazione dal registro speciale detenuto presso le camere di commercio.

Il problema si pone in particolar modo anche per le startup che operano nei mercati finanziari, che già virano in paesi come il Lussemburgo, per evitare di perdere il passaporto europeo. E’ il caso di M&G[5], società britannica nata agli inizi del 1900 come una società di costruzione espandendosi successivamente ed aprendo una divisione per dare supporto nel settore finanziario. Fino ad aprire sedi nella maggior parte delle capitali europee e approdare, prima del Covid, a Singapore. Altro caso è quello di Satispay la società che consente di inviare e ricevere fondi a e da altri utenti della stessa app. che ha deciso anche lei di trasferire la sua sede in Lussemburgo.

Si configura per l’Italia una grande opportunità, Milano potrebbe diventare la nuova meta attrattiva per investitori ed imprese.

 

[1] La British Private Equity & Venture Capital Association (BVCA) è l’ente del settore del private equity e del venture capital nel Regno Unito. Con oltre 750 aziende associate – tra cui oltre 325 gestori di fondi e 125 investitori istituzionali – è nostro compito informare e coinvolgere, dimostrare il ruolo positivo del nostro settore nell’economia del Regno Unito e fornire informazioni di mercato, aggiornamenti tecnici, formazione specialistica e altro ancora.
[2] L’accordo di commercio e cooperazione è stato firmato il 30 dicembre 2020, è stato applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2021 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2021, in settori quali il commercio di beni e servizi, il commercio digitale, la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, il trasporto aereo e stradale, l’energia, la pesca, la sicurezza sociale coordinamento, attività di contrasto e cooperazione giudiziaria in materia penale, cooperazione tematica e partecipazione a programmi dell’Unione.
[3] Lo Spazio economico europeo (SEE) è stato istituito nel 1994 allo scopo di estendere le disposizioni applicate dall’Unione europea al proprio mercato interno ai paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA). La Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein sono membri del SEE, mentre la Svizzera fa parte dell’EFTA ma non del SEE. L’UE è inoltre legata ai suoi partner SEE/EFTA (la Norvegia e l’Islanda) da varie «politiche settentrionali» e forum incentrati sulle aree più settentrionali dell’Europa, in rapida evoluzione, e sulla regione artica nel suo insieme.
[4] Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione, sono equiparate, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri. Tale norma estende la libertà di stabilimento, data dall’art. 49 alle persone fisiche, anche alle persone giuridiche. Per verificare se una società sia costituita conformemente alla legislazione di uno stato membro vale il principio del paese di origine, e quindi possono spostare la sede in un altro paese membro della CE solo le società costituite nei paesi che applicano il criterio dell’incorporazione. La libertà di stabilimento consente di scegliere fra le leggi societarie degli Stati membri quella ritenuta più idonea per la creazione di una società e per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale sul mercato unico.
[5] Nel 1992 M&G ha introdotto i fondi di solidarietà aziendale e, da allora, ha donato fondi a centinaia di associazioni a scopo caritatevole in Gran Bretagna. Nel 1999 entra a far parte del Gruppo Prudential Plc, uno dei maggiori fornitori globali di servizi finanziari, e dal 2001 apre sedi in Eur*opa continentale
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