RECENTISSIMA DALLA CONSULTA: SI AL DIFFERIMENTO  TFR PER I DIPENDENTI PUBBLICI MA… IL LIMITE E’ RIGOROSO

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UNA ‘SPIA’ DI ATTENZIONE nel silenzio della grande Informazione.
Ancora una  volta è un  piccolo LED che si accende  quasi solitario e fra pochissimi a segnalare una notizia fin qui lenta ad apparire   sulla grande informazione, a oprmai due giorni dalla pubblicazioone di una determinante sentenza. Già ce ne occupammo  ad aprile 2018,  interessando  i dipendenti pubblici che hanno maturato il diritto al TFR/TFS.
Le emergenze finanziarie degli anni più recenti hanno imposto un  accantonamento ex lege che ne ha fin qui impedito   la liquidazione immediata  ed in unica soluzione, come   previsto dalla normativa ex art. 26 dpr 1032/73.
Con l’avvocato Pasquale Lattari torniàmo   a dare conto del provvedimento atteso da molti, che scioglie riserve e incertezze. La   questione    merita lo spazio delle prime pagine in un momento di quotidiana angoscia per le sorti di lavoratori. Ora, in particolare per il settore dei  pubblici dipendenti, una nuova realtà giuridica entra a mutare   gli scenari della giurisprudenza del Lavoro per le prossime stagioni.
PENSIAMOCI BENE, c’è dell’altro.
Così, a voler  prestare  attenzione alle cose importanti che facilmente frischiano di  passare inosservate, scopriamo che – a
l là del merito e del rilievo ‘tecnico’ e della portata scientifica della notizia –  anche in questa occasione (non è la prima volta) una lenta e fin troppo ordinaria reazione ha  di fatto ‘silenziato’ la cosa. Rari i commenti  e le prese di posizione nei commenti tv.  Ancor più lenti e silenti i grandi giornali d’opinione, i media che fanno l’Informazione e seguono la grande Politica, i Grandi Eventi, ci guidano alla lettura della Realtà del nostro Tempo….. Noi osserviamo, in questo caso, silenzio e pressoché totale disinteresse, tanto più stridente e grave, ai nostri occhi, se solo   si pensi che – in una decisione così   rilevante per il mondo del  Lavoro – ancor più la Corte Costituzionale ha inteso porre un  quasi estremo, vibrante accento  sulla Dignità dell’Essere Umano, indicandolo come valore primario cui questa sentenza ha inteso ispirarsi per sensibilizzare in  primis, direttamente e miratamente il Parlamento.
Melanconico (e preoccupamte) segno dei tempi:  l’Istituzione massima della vita civile del Paese è anche la prima ad  averne bisogno.                  
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di Pasquale Lattari *

LA CONSULTA con sentenza n.159 /2019 depositata lo scorso  25 giugno  ha dichiarato legittimo il differimento ed il pagamento rateale del TFR per i dipendenti pubblici. Ma … SI NOTI BENE!! Solo per chi esce dal mondo lavorativo anticipatamente.RECENTISSIMA DALLA CONSULTA: SI AL DIFFERIMENTO DEL TFR PER I DIPENDENTI PUBBLICI MA… IN GIOCO I DIRITTI UMANI 1

Un rapido riepilogo sarà indispensabile, richiamando l’articolo apparso sulle pagine di LED più di un anno fa. In merito alla liquidazione del TFR per i pubblici dipendenti, si anticipava allora che, a margine di ricorso innanzi il Tribunale di Roma, si rimandava alla pronuncia di legittimità da parte della Corte Cosituzionale. Come oggi, anche in quall’occasione da queste pagine fummo primi fra pochi ed ora entriamo nelle pieghe   della sentenza   che oggi appare una vera e decisa svolta in materia.
Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 12 aprile 2018, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 2018, aveva rimesso alla Corte costituzionale di valutare la questione di legittimità della normativa che disponeva  il pagamento differito e rateale dei trattamenti di fine servizio spettanti ai dipendenti pubblici.

La Corte Costituzionale però ha distinto le fattispecie  di pagamento differito e rateale delle indennità di fine rapporto, così andrà compresa la differenza tra :
–           i dipendenti pubblici che accedono alla pensione anticipatamente e
–          i dipendenti  pubblici che,  invece, cessano dal rapporto di lavoro  per raggiunti limiti di età e di servizio o di collocamento a riposta a causa del raggiungimento dell’anzianità contributiva.

Si osserva – da parte dei giudici della Consulta – che, in merito a
1. Il  pagamento differito e rateale del TFR per chi accede alla pensione anticipatamente,   non v’è contrasto con l’art. 3 e 36 cost.ne in rapporto alla differenza rispetto al lavoro privato. Ciò perché “Il lavoro pubblico rappresenta un aggregato rilevante della spesa di parte corrente, che, proprio per questo, incide sul generale equilibrio tra entrate e spese del bilancio statale (art. 81 Cost.). L’esigenza di esercitare un prudente controllo sulla spesa, connaturata all’intera disciplina del rapporto di lavoro pubblico ed estranea all’àmbito del lavoro privato, preclude il raffronto che il rimettente prospetta.”.

Si badi che il legislatore aveva, con diverse norme, disincentivato l’uscita anticipata dal mondo lavorativo e ciò era stato dichiarato legittimo dalla Consulta (sentenza 416 del ’99).

Ergo “Le scelte discrezionali adottate in tale àmbito dal legislatore, anche in un’ottica di salvaguardia della sostenibilità del sistema previdenziale, non possono tuttavia sacrificare in maniera irragionevole e sproporzionata i diritti tutelati dagli artt. 36 e 38 Cost.

Prosegue, la pronuncia qui riferita  sommariamente, che (8.1) ” nel caso di specie i limiti posti dai princìpi di ragionevolezza e di proporzione non sono stati valicati”  in quanto la cessazione dipende dalla scelta volontaria del dipendente che cessa in anticipo rispetto ai limiti di età e di servizio e non si hanno i pressanti  bisogni tipici dei raggiunti limiti di età e di contribuzione massima che impongono tempi di erogazione del TFR più spediti.
Afferma, peraltro, la Corte  che vi sono delle deroghe per situazioni meritevoli di tutela come la cessazione per inabilità derivante  o meno da causa di servizio in cui la procedura di liquidazione è celere e nei tre mesi dall’acquisizione della documentazione.
Pertanto il differimento ed il pagamento rateale  per le pensioni anticipate non è sperequato e la disciplina contempera, allo stato, in modo non irragionevole i diversi interessi di rilievo costituzionale, con particolare attenzione a situazioni meritevoli di essere più intensamente protette..(vd. sentenza punti 8.1, 8.2 ed 8.3)

E pertanto tale aspetto di incostituizionalità è stato dichiarato non fondato.

2 – il pagamento differito e rateale del TFR per i dipendenti  pubblici che  cessano dal rapporto di lavoro  per raggiunti limiti di età e di servizio o di collocamento a riposta a causa del raggiungimento dell’anzianità contributiva.
La Consulta ha dichiarato inammissibili tali questioni semplicemente perché non appartenevano alla fattispecie della dipendente che aveva proposto ricorso. E tuttavia la Consulta AFFERMA:
“Restano impregiudicate, in questa sede, le questioni di legittimità costituzionale della normativa che dispone il pagamento differito e rateale delle indennità di fine rapporto anche nelle ipotesi di raggiungimento dei limiti di età e di servizio o di collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio.

Nonostante l’estraneità di questo tema rispetto all’odierno scrutinio, questa Corte non può esimersi dal segnalare al Parlamento l’urgenza di ridefinire una disciplina non priva di aspetti problematici, nell’àmbito di una organica revisione dell’intera materia, peraltro indicata come indifferibile nel recente dibattito parlamentare.

La disciplina che ha progressivamente dilatato i tempi di erogazione delle prestazioni dovute alla cessazione del rapporto di lavoro ha smarrito un orizzonte temporale definito e la iniziale connessione con il consolidamento dei conti pubblici che l’aveva giustificata.
Con particolare riferimento ai casi in cui sono raggiunti i limiti di età e di servizio, la duplice funzione retributiva e previdenziale delle indennità di fine rapporto, conquistate «attraverso la prestazione dell’attività lavorativa e come frutto di essa» (sentenza n. 106 del 1996, punto 2.1. del Considerato in diritto), rischia di essere compromessa, in contrasto con i princìpi costituzionali che, nel garantire la giusta retribuzione, anche differita, tutelano la dignità della persona umana.”

UN MONITO AL PARLAMENTO a tutela della dignità umana.
La Corte sollecita  il parlamento,  anzi esprime un monito apertis verbis più che vibrante!! Nonostante la formalità usuale, propria di simili atti, traspare una vera preoccupazione e si fa palese l’invito deciso a regolamentare con sollecitudine la materia perché il differimento e la rateizzazione  del TFR – per  i dipendenti pubblici che cessano dal rapporto di lavoro  per raggiunti limiti di età e di servizio o di collocamento a riposo a causa del raggiungimento dell’anzianità contributiva – appare in violazione della dignità umana.

ERGO il principio a fondamento giuridico può ben dirsi cosa acclarata e già da cogliere senza esitazione da parte di chi  si trovi in casi  rientranti nell’ambito interessato dalla pronuncia   o abbia perfino questione giudiziaria già in corso. In particolare per quest’ultimi casi, è possibile – da subito –  beneficiare di tale assist da parte della Consulta e sottoporre la questione di costituzionalità al proprio giudice. Il quale, posto  davanti a tale esplicita apertura, non potrà non rilevarla!!

* Giuslavorista presso il Foro di Latina
 
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