Decreto sicurezza fra disobbedienza civile e polemiche (disinformate): c’è la Costituzione, bellezza!

POLEMICHE ASPRE INTORNO ALLA “DISOBBEDIENZA” DI ALCUNI SINDACI CONTRO IL RECENTE  DECRETO SICUREZZA “MADE IN SALVINI” * URGE UN  RICHIAMO ALLE REGOLE DEL DIRITTO * L’ESPERTO CI GUIDA ALLA LETTURA DELLE NORME CHE DISCIPLINANO (E SPIEGANO)  L’APPLICAZIONE DELLE LEGGI MA ANCHE LE VIE CORRETTE PER METTERLE IN DISCUSSIONE.

di Pasquale Lattari

 

La legge 132 del 2018 ha convertito il cd DL sicurezza n. 113 del 2018, in particolare intervenendo    sulle  norme in materia di immigrazione  circa il riconoscimento dell’accoglienza di migranti, nettamente   restrittive rispetto alla normativa precedente, e sulla limitazione degli  sprar all’accoglienza dei soli minori non accompagnati. L’approvazione della legge ha  determinato  in diversi  sindaci chiamati ad applicarla il richiamo all’ obiezione di coscienza e/o disobbedienza civile.  Si adducono ragioni e rispetto di diritti della persona dei migranti , diritti umani fondamentale delle persone prevalenti rispetto alla legge.

La quaestio ci dà occasione di qualche riflessione giuridica sull’eterno conflitto tra legge e coscienza individuale.

La Repubblica Italiana,  è una stato democratico  legittimo e di diritto; e per questo  fondato, tra l’altro, sul principio del diritto positivo e quindi sulla vincolatività per tutti delle disposizioni legislative valide ed efficaci.

Obiezione e disobbedienza al cd decreto sicurezza!? C'è la Costituzione, bellezza!!Le leggi ordinarie approvate dalle Camere (secondo il proc.to di cui agli artt 70 e segg.ti costituzione) sono promulgate dal Presidente della Repubblica ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, salvo termine diverso (art. 73 Cost.ne).

L’obbligatorietà comporta che tutti sono tenuti ad applicarle. (vd art. 10 preleggi)

L’inosservanza comporta le conseguenze giuridiche in ragione della species della norma (civile, penale amministrativa etc.)  e della funzione dell’ufficio rivestito dal soggetto obbligato (es. rifiuto di atti di ufficio, o omissione di atti di ufficio 328 codice penale,  interruzione o turbamento del servizio pubblico 340 codice penale etc..).

Il diritto alla non applicazione delle leggi  per ragioni di coscienza  è da sempre invocato[1]: “E’ il Rifiuto di sottostare a una norma dell’ordinamento giuridico,ritenuta ingiusta, perché in contrasto inconciliabile con un’altra legge fondamentale della vita umana, così come percepita dalla coscienza, che vieta di tenere il comportamento prescritto. Il contenuto dell’o., dunque, si snoda in una duplice direzione: una negativa, di rifiuto di una norma posta dallo Stato, e una positiva, di adesione da parte del soggetto a un valore o a un sistema di valori morali, ideologici o religiosi. Essa si fonda sulla tutela prioritaria della persona rispetto allo Stato e sul rispetto della libertà di coscienza, diritto inalienabile di ogni uomo (art. 2, 19, 21 Cost.; art. 18 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo).”[2]

La nostra  Carta Costituzionale è anche pluralista e personalista e riconosce il diritto di coscienza come esercizio dei diritti individuali ed inviolabili.[3]

“Di qui deriva che – quando sia ragionevolmente necessaria rispetto al fine della garanzia del nucleo essenziale di uno o più diritti inviolabili dell’uomo, quale, ad esempio, la libertà di manifestazione dei propri convincimenti morali o filosofici (art. 21 della Costituzione) o della propria fede religiosa (art. 19 della Costituzione) – la sfera intima della coscienza individuale deve esser considerata come il riflesso giuridico più profondo dell’idea universale della dignità della persona umana che circonda quei diritti, riflesso giuridico che, nelle sue determinazioni conformi a quell’idea essenziale, esige una tutela equivalente a quella accordata ai menzionati diritti, vale a dire una tutela proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essi riconosciuti nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana.“[4]

Il riconoscimento della libertà di coscienza e dell’esercizio legittimo  dell’obiezione  alle leggi è  previsto  in ipotesi tutte, si noti bene, regolate dalla legge in materie specifiche:

–         nel servizio militare obbligatorio riconoscendo la scelta personale di contrarietà alle armi

–         nell’interruzione della gravidanza  ex art. 9 della L. n. 194/1978 .

–         nella sperimentazione animale di cui alla  legge n. 413/1993

–         nella procreazione medicalmente assistita di cui alla L. n. 40/2004.

In tali casi si esercita legittimamente il diritto all’obiezione di coscienza  “si agisce secundum legem, poiché ci si trova dinanzi all’esercizio di un diritto di opzione riconosciuto dall’ordinamento Si agisce, invece, contra legem, in quei casi in cui si compiono infrazioni della norma di legge imposte dalla coscienza del consociato.”[5]

Nel nostro caso l’applicazione della legge in materia di migranti è obbligatoria per tutti e non si può “legittimamente” –  in assenza di normativa positiva che ne consenta l’esercizio –  vantare obiezione di coscienza o disobbedienza civile senza violare il dovere di rispetto delle norme positive.

E ciò sino a che la legge non venga abrogata da altra norma   o venga dichiarata incostituzionale.

Per soffermarsi sulla seconda ipotesi tratteggiata in questi giorni – per contestare gli effetti della legge in questione –  due sono le strade per l’accesso al giudizio della Consulta.

Con il procedimento in via incidentale  e con il procedimento in via diretta:

– in via incidentale: l’art. 1 della legge costituzionale n.1 del 1948 che «la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d’ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione».

In sostanza il sindaco o il privato cittadino in un giudizio – civile amministratrivo, tributario o penale – in cui è parte e nel quale si deve applicare la legge in questione può sollecitare il giudice a rimettere la questione alla Consulta. Solo al Magistrato spetta di rinviare la norma al giudizio della Corte Costituzionale;

– invia diretta o di azione: l’art. 127 della Costituzione: « La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge».

In tal senso vi sono diversi Governatori di Regione che hanno avanzato volontà di adire la Consulta.

Le istanze dei Sindaci e dei vari Governatori di Regioni di adire la Corte Costituzionale sono sacrosante e rientrano delle prerogative concesse ex lege ma nelle more del giudizio della Consulta le norme in questione vanno comunque rispettate ed adempiute non essendo prevista l’obiezione di coscienza specifica che legittimi il non rispetto della normativa in questione.

L’ordinamento garantisce contro una disobbedienza indiscriminata 

Fra Giustizia riparativa e la sentenza 178/2015 della Consulta, intervista all'avvocato Pasquale Lattari: il diritto per abbattere conflitti sociali
L’Avv. Pasquale Lattari, civilista presso il foro di Latina, esperto di diritto costituzionale

L’obiezione di coscienza e la vigenza della norma giuridica sono due diritti ed interessi  fondamentali in rapporto/conflitto all’interno di ciascun ordinamento giuridico. Ma se si desse prevalenza all’obiezione di coscienza questa diverrebbe regola assoluta di se stessa e quindi minerebbe la positività dell’ordinamento giuridico le cui norme sarebbero rimesse alla mera discrezionalità  individuale; al contrario ove l’ordinamento negasse l’obiezione di coscienza violerebbe la libertà individuale ed un diritto fondamentale della persona.

Quindi obiezione di coscienza e vigenza delle norme sono principi che vanno bilanciati adeguatamente. Ed allo stato l’obiezione di coscienza e/o di disobbedienza civile [6]  va esercitata nei limiti posti dall’ordinamento e nel rispetto dei diritti di terzi che vengono riconosciuti e  tutelati dalla norma che va osservata ed invece si intende non rispettare.

Anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea all’art. 10 (Libertà di pensiero, di coscienza e di religione) al co.2 recita: “Il diritto all’obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.”

Quindi “la sfera di potenzialità giuridiche della coscienza individuale rappresenta, in relazione a precisi contenuti espressivi del suo nucleo essenziale, un valore costituzionale così elevato da giustificare la previsione di esenzioni privilegiate dall’assolvimento di doveri pubblici qualificati dalla Costituzione come inderogabili (c.d. obiezione di coscienza)”[7] è esercitabile secundum legem  solo in caso di regolamentazione specifica dell’obiezione di coscienza alla legge in questione.[8]

“ In buona sostanza, non si vuole limitare il diritto dell’obiettore ad astenersi da tutte quelle pratiche che vanno contro la propria coscienza, ma nello stesso tempo ciò non deve aprire un varco ad una radicale anarchia individualistica, che sfoci in un esito distorto dell’uso di diritti inerenti alla sola coscienza individuale priva di ogni regolamentazione giuridica, né tanto meno che il diritto all’obiezione di coscienza finisca per ledere il diritto altrui. In altri termini, è quanto mai doveroso rispettare la coscienza del singolo individuo da parte dello Stato, fatto salvo, però, che tale rispetto non comporti una polverizzazione delle istanze sociali e non finisca con il trasformare l’obiezione di coscienza in tirannia della coscienza.”[9]

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[1] (vd enciclopedia Treccani in www.treccani.it)

[2] “A livello dei valori costituzionali, la protezione della coscienza individuale si ricava dalla tutela delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all’uomo come singolo, ai sensi dell’art. 2 della Costituzione, dal momento che non può darsi una piena ed effettiva garanzia di questi ultimi senza che sia stabilita una correlativa protezione costituzionale di quella relazione intima e privilegiata dell’uomo con se stesso che di quelli costituisce la base spirituale-culturale e il fondamento di valore etico-giuridico. In altri termini, poiché la coscienza individuale ha rilievo costituzionale quale principio creativo che rende possibile la realtà delle libertà fondamentali dell’uomo e quale regno delle virtualità di espressione dei diritti inviolabili del singolo nella vita di relazione, essa gode di una protezione costituzionale commisurata alla necessità che quelle libertà e quei diritti non risultino irragionevolmente compressi nelle loro possibilità di manifestazione e di svolgimento a causa di preclusioni o di impedimenti ingiustificatamente posti alle potenzialità di determinazione della coscienza medesima.” “(Corte costituzionale n. 467 del 1991)

[3] Corte costituzionale n. 467 del 1991

[4] Paola B.Helsel L’obiezione di coscienza incontro/scontro tra diritto naturale e diritto positivo: il caso dell’interruzione volontaria della gravidanza. In www.federalismi.it in cui è contenuta ampia rassegna dottrinaria e giurisprudenziale: G. DALLA TORRE, Bioetica e diritto, Giappichelli, Torino 1993, pp. 115, in cui l’A., osserva come «l’opzione di coscienza si riferisce – nel contesto di una eventuale situazione di conflittualità fra norma esterna e norma interna – all’atteggiamento di colui che obbedisce alla norma positiva scegliendo, fra i vari comportamenti da questa previsti come alternativamente assumibili per il soddisfacimento dell’interesse sotteso alla norma, quello che risulta non conflittuale rispetto ai propri convincimenti interiori». Per ciò che concerne la tematizzazione della dialettica tra obiezione di coscienza secundum e contra legem, s.v., V. TURCHI, Obiezione di coscienza, in “Digesto – discipline privatistiche. Sezione civile”, XII, Torino 1995, pp. 518 e ss.) A fronte di tale distinzione alcuni parlano di diritto “generale” di obiezione di coscienza che ne consentirebbe una applicazione estensibile in tutti i casi senza eccezioni.  “La Costituzione nelle norme ex artt. 2 , 13, 19, 21 riconosce dunque un diritto generale di obiezione di coscienza. Il diritto inviolabile  è generale perché va riconosciuto ad ogni persona, senza esclusione di sorta.  La soluzione interpretativa costituzionalmente orientata   è perfettamente coerente con le norme internazionali e sopranazionali . La Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo recita in premessa  che “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”. Nella norma ex art. 18 si rinviene la solenne affermazione “Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione”. La disposizione ex art. 9 CEDU riconosce ad “ogni persona” il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. La disposizione ex art. 10 CEDU recita : “ogni persona ha diritto alla libertà di espressione”.(V.Brunetti Obiezione di coscienza e nuova sfida al diritto moderno in www.magistraturaindipendente.it) Ne conseguirebbe  secondo l’autore che: “Il diritto sussiste prima del riconoscimento da parte del legislatore, tuttavia sempre auspicabile. La non eccezionalità delle norme di disciplina dell’obiezione di coscienza nei casi già previsti, consente all’interprete l’applicazione  analogica delle dette norme ai casi non ancora espressamente disciplinati. Il riconoscimento in sede interpretativa di un diritto costituzionale inviolabile spettante ad ogni persona,  di cui l’obiezione di coscienza è sicura espressione, senza eccezioni e indipendentemente da interventi del legislatore, è una corretta risposta all’esigenza della società civile di giustizia e di tutela di valori condivisi che  nella Carta costituzionale trovano il loro fondamento.”  (ibidem..)  Ma tale visione suggestiva peraltro trova il limite positivo nell’obbligatorietà delle leggi e  nell’art. 14 preleggi: “le leggi che fanno eccezioni a regole generali non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.” La regola generale è l’ obbligatorietà della legge;  le norme positive che consentono legittimamente l’esercizio dell’obiezione di coscienza – che derogano alla regola generale!! – non si applicano in via analogica ad altre situazioni o in casi di vuoto legislativo.

[5] “… Quando si vuole prospettare una definizione adeguata di obiezione di coscienza, è ormai usuale premettere al discorso un’osservazione che ne evidenzi il carattere mutevole dei significati. Questa incertezza in parte è dovuta al fatto che si tende a differenziare una nozione articolata di obiezione da altre che sono ambigue. In questo senso, quando si distingue la disobbedienza civile, intesa come ribellione politica al diritto che esercita una pressione sulla maggioranza al fine di fargli adottare un certo provvedimento legislativo, dall’obiezione di coscienza intesa, come abbiamo visto, come una non obbedienza alla norma per giudizi di coscienza, si finisce sempre con il dimenticare che comportamenti illegali, sostenuti pubblicamente ed orientati ad un cambiamento della legislazione, vengono concettualizzati sempre come forme di obiezione di coscienza. Volendo operare un’ulteriore distinzione tra disobbedienza civile e obiezione di coscienza, possiamo notare come la prima può essere intesa come una violazione della legge da parte di un gruppo, atta a provocare una reazione a catena tale da condurre alla modifica di quella norma dell’ordinamento, mentre la seconda, prettamente individuale, ha la pretesa di non provocare la sanzione, considerando che l’obiettore ha compiuto una scelta tra il rispetto della norma giuridica e l’obbedienza alla propria coscienza.” (Paola B.Helzel “L’obiezione di coscienza” cit. in nota 26 l’autrice cita J. RAWLS, “Una teoria della giustizia”, (1999), trad. it., Feltrinelli, Milano, 2009, p. 352, e sostiene che vi è una certa difficoltà a distinguere nettamente tra disobbedienza civile e obiezione di coscienza, poiché «…separare queste due idee significa dare una definizione di disobbedienza civile più ristretta di quella tradizionale; è infatti normale considerare la disobbedienza civile in un senso più ampio, come una qualsiasi mancata osservanza alla legge per ragioni di coscienza, perlomeno quando non è segreta e non implica l’uso della forza»).

[6] Corte costituzionale n. 467 del 1991

[7] Si ricordi peraltro  come anche nella regolamentazione dell’obiezione di coscienza l’esercizio non è assoluto…ma va effettuato nel rispetto di fondamentali diritti superiori come il diritto alla vita, al rispetto della dignità altrui etc. (vd problematica su diritto di coscienza dei medici in materia di interruzione volontaria gravidanza in rapporto ad casi di pericolo di vita della partoriente…etc…); vd Cass. Penale n. 14979 del 2013 in relazione esercizio art. 9 lex 194 del 1978.

[8] P.Helzel op. cit. pg .18. Peraltro si veda Corte Costituzionale n. 85 del 2013 :“La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi…. significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale …Per essere tale, il bilanciamento deve essere condotto senza consentire «l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona»

[9] P.Helzel op. cit. pg .18. Peraltro si veda Corte Costituzionale n. 85 del 2013 :“La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi…. significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale …Per essere tale, il bilanciamento deve essere condotto senza consentire «l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona»

 

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